Il TAR del Veneto ha disposto la
sentenza il 27 giugno anno corrente rigettando il ricorso del
Comiatato e degli altri soggetti richiedenti. Si potrebbe dire che il
Comitato ha perso ma leggendo la sentenza ci si accorge subito che
non è così. Difatti il risultato che si voleva perseguire con il
ricorso è sancito nel documento del Tribunale che inchioda
definitivamente il limite dei voli imposti dal Ministero
dell'Ambiente a 16.300.
La sentenza così descrive al punto 5,
dove riferisce in maniera esplicita che la decisione tiene conto
dell'ordinanza n° 4460/2011 del Consiglio di Stato:
“In tale ordinanza è stato osservato che il gravato
provvedimento contiene la prescrizione secondo cui il numero totale
annuo di movimenti dei veicoli dallo scalo non dovrà subire aumenti
rispetto al numero attualmente autorizzato e che non sussistono
essenziali variazioni spaziali ed implicazioni territoriali
dell’infrastruttura in esame.”
Oltre che a confermare il giudizio del Consiglio di Stato la
sentenza del TAR dice in maniera esplicita:
"Quanto sopra è, tra l’altro, dedotto in modo specifico dalla
stessa società di gestione dell’aeroporto con memoria in data 22
Maggio 2012. Il collegio sottolinea che il progetto e la decisione
impugnata di non sottoporlo a VIA rispettano il limite numerico dei
voli annuo autorizzato, pari a 16.300, come risulta dal Decreto del
Ministro dell’Ambiente in data 14 Maggio 2007.”
QUINDI AL MOMENTO AMPLIAMENTO SCONGIURATO E APPENA AER TRE SPA
SFORA DIVENTA FUORI LEGGE!! PIU VITTORIA DI COSI'!!!
Anzi possiamo aggiungere che con
il ritmo giornaliero scandito da gennaio ad oggi di una media
di 60/62 voli al giorno a fine
settembre il Canova è già fuori dai limiti! Poi, diciamo noi, se le
sentenze devono essere rispettate qualcuno dovrà provvedere a far si
che nei mesi successivi non si alzino voli sopra a Quinto e Treviso.
SE NON E' UNA VITTORIA QUESTA!!
Difatti su questo punto anche la
sentenza ci dà ragione:
“È evidente che tale limite massimo di voli annuo deve
essere rispettato dalla società di gestione dell’aeroporto, anche
considerando che la sussistenza di tale limite annuo di voli è
riconosciuto dalla stessa società di gestione dell’aeroporto.”
Vogliamo vedere chi d'ora in poi si
azzarderà a violare il limite visto che ci sono 2 decreti
ministeriali e 2 sentenze di tribunali. Soprattutto vogliamo vedere
in campo le autorità che finalmente saranno costrette a controllare
che le disposizioni dei tribunali e del Ministero siano eseguite. Un
monito speciale lo facciamo al Presidente della Provincia L. Muraro.
Visto che in tribunale ha schierato i propri avvocati contro i suoi
stessi concittadini, per difendere una attività commerciale che al
territorio dà poco o niente. Visto e considerato che dopo aver fatto
passare l'aeroporto come struttura strategica per il turismo e
l'economia è stato smentito clamorosamente dalle statistiche
pubblicate dalla Regione Veneto le quali dimostrano che, con
l'aeroporto chiuso, il turismo della Marca “ha volato” molto di
più di quanto non facesse a scalo funzionante. Considerato che il
Canova viene utilizzato parzialmnte per lo spostamento di lavoratori
extra comunitari da e per i loro paesi di origine . Visto che
l'aeroporto altrettanto marginalmente viene utilizzazzato dalle
aziende trevigiane che hanno delocalizzato le loro attività
all'estero. Visto che tutti sanno che l'aeroporto è indispensabile
per il turismo da e per Venezia. Visto che la maggior parte degli
introiti provenienti da questa attività vanno a SAVE società per
azioni del finanziere Enrico Marchi e che a Treviso restano le
briciole, che per una volta si schieri a tutela dei cittadini che dovrebbe rappresentare: si impegni a far rispettare il limite dei voli!
In ogni caso la partita, come dice la
stessa sentenza, potrebbe ancora non essere chiusa. Questo lo si
evince dal punto 4 dove sembra di capire che i Magistrati demandino
parte del giudizio alla Commissione Ministeriale per le Valutazioni di
Impatto Ambientale che si dovrà esprimere sulla presentazione del
SIA, Studio di Impatto Ambientale del Master Plan dell'ampliamento
dello scalo A. Canova
“ 4. Aer Tre S.p.A. eccepisce
l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto
d’interesse.
Tale eccezione viene motivata con la circostanza che i lavori
sono stati eseguiti.
L’eccezione è infondata.
Infatti, qualora sia accertata l’illegittimità del
provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di
annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati
l’Autorità dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi
e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art.
29 del D. Lgs. n° 152 del 2006.
In relazione all’eventualità di tali successivi interventi
dell’Autorità Amministrativa permane l’interesse di parte
ricorrente.”
Questo è quello che dice
il provvedimento del TAR. E' vero che la Commissione Ministeriale
potrebbe esprimere un parere imparziale visto che è apertamente in
conflitto di interessi. Difatti si trova oggi a giudicare un progetto
che riguardo a questa parte specifica (cioè i lavori di rifacimento
della pista del 2011) ha già sentenziato con una esclusione della
VIA ed ora lo si trova a giudicare, non si saperchè, per la seconda
volta a lavori già fatti. Inoltre lo stesso Ministero dovrà
giudicare tenendo conto anche delle decine di osservazioni al piano
di ampliamento dell'aeroporto piovute da tutte le parti. Oltre al
Comitato si sono espressi contro l'ampliamento associazioni
ambientaliste e di tutela del paesaggio, a vario titolo
amministrazioni comunali, imprenditori e privati cittadini pronti a
dar battaglia a suon di ricorsi in Tribunale. Sarà dura in questa
situazione per il Ministero esprimersi e scagionare definitivamente sé
stesso e gli altri soggetti coinvolti e chiudere la partita a favore
di coloro che vogliono l'ampliamento.
Nei prossimi giorni daremo
analisi maggiormente approfondite sulla sentenza, intanto ci godiamo
la vittoria e prepariamo le prossime mosse. La Battaglia è appena
incominciata!!!!
QUI SOTTO IL TESTO INTEGRALE DELLA
SENTENZA
N. 01528/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1528 del 2011, proposto da:
Italia Nostra Onlus, in persona del legale rappresentante, Giovanni De Luca, Antonella Vazzoler, Maristella Caldato, Stefania Duregon, Giovanni Smali, Floriano Graziati, Francesco Bovo, Giulio Corradetti, Marco Moratto, Dante Faraoni, Comitato per la Riduzione dell'Impatto Ambientale dell'Aeroporto di Treviso, in persona del legale rappresentante, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Mirate, con domicilio eletto presso Gianpaolo Fortunati in Venezia-Mestre, via Einaudi, 15;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Ente Nazionale Per L'Aviazione Civile – Enac, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Aer Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Domenichelli, Lucia De Salvia, Davide Cester, Franco Zambelli, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Provincia di Treviso Presidente, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Botteon, Sebastiano Tonon, con domicilio eletto presso Sebastiano Tonon in Venezia, San Marco, 3901;
per l'annullamento
del provvedimento della Direzione Generale per le valutazioni ambientali - prot. dva-2011-0010666 del 5/5/2011 – avente ad oggetto l'esclusione della procedura di via del progetto "aeroporto "antonio canova" di treviso. interventi di potenziamento e sviluppo della infrastrutture di volo", pubblicato sulla gazzetta ufficiale 25/5/2011 parte 1 n. 120;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il provvedimento impugnato è stata disposta l’esclusione
dalla procedura di V.I.A. del progetto degli inteventi di
potenziamento e sviluppo delle infrastrutture di volo dell’aeroporto
“Antonio Canova” di Treviso a condizione del rispetto di alcune
prescrizioni.
1. Deve essere rigettata l’eccezione di tardività del ricorso
formulata dal Ministero dell’ambiente.
Infatti il sessantesimo giorno utile per notificare il ricorso era
sì il 24 Luglio 2011, ma si trattava di domenica.
Ne consegue che il termine era differito al successivo lunedì 25
Luglio 2011, che è il giorno in cui il ricorso è stato
tempestivamente notificato.
2. Il Ministero dell’Ambiente e Aer Tre S.p.A. eccepiscono
l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad Aer Tre
S.p.A. medesima del ricorso.
Tale eccezione viene motivata in relazione alla circostanza che
Aer Tre S.p.A. è la società concessionaria dello scalo aeroportuale
di Treviso nel quale sono realizzati i lavori in questione, è il
soggetto che ha predisposto la progettazione sottoposta a
valutazione, è l’Amministrazione aggiudicatrice dei lavori ed è
il soggetto che ha stipulato il contratto con l’A.T.I.
aggiudicataria.
L’eccezione è infondata.
Infatti il secondo comma dell’art. 41 del codice del processo
amministrativo stabilisce che il ricorso deve essere notificato, a
pena di decadenza, alla Pubblica Amministrazione che ha emesso l’atto
impugnato e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato
nell’atto stesso.
Il ricorso è stato ritualmente notificato al Ministero
dell’Ambiente, Autorità che ha posto in essere il provvedimento
impugnato ed al controinteressato Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile, Amministrazione che ha richiesto la verifica di
assoggettabilità alla procedura di V.I.A., così come la stessa
E.N.A.C. è individuata nel provvedimento impugnato.
Quanto sopra non toglie che Aer Tre S.p.A. possa configurarsi come
controinteressato cui il contraddittorio debba essere integrato.
Tuttavia l’intervento in giudizio di Aer Tre S.p.A. ha reso
superfluo l’ipotetico ordine di integrare il contraddittorio.
3. Aer Tre S.p.A. eccepisce l’inammissibilità del ricorso per
mancanza d’interesse.
Tale eccezione viene motivata con la circostanza che parte
ricorrente non ha impugnato i provvedimenti di approvazione del
progetto delle opere.
L’eccezione è infondata.
Infatti, come si desume da nota 14 Aprile 2011 prot. n° 47700,
E.N.A.C. ha approvato il progetto esecutivo con la specifica
prescrizione che l’avvio dei lavori è subordinato al parere del
Ministero dell’Ambiente in merito alla verifica di assoggettabilità
del progetto alla V.I.A..
Ne consegue che senza il provvedimento impugnato i lavori non
possono essere eseguiti e parte ricorrente è appunto titolare
dell’interesse a che i lavori non siano eseguiti in presenza di un
provvedimento negativo di assoggettabilità a V.I.A., ma illegittimo.
Il perseguimento di tale interesse non richiede l’impugnazione
anche dei provvedimenti con cui sono approvati i progetti, perché è
possibile semplicemente richiedere, al fine di perseguire la tutela
dell’ambiente, che il progetto sia sottoposto ad una legittima
procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
Quanto sopra è altresì coerente con l’art. 29 del D. Lgs. n°
152 del 2006, da cui si desume proprio che i lavori non possono
essere eseguiti senza che sia stata espletata una legittima procedura
di verifica di assoggettabilità a V.I.A..
4. Aer Tre S.p.A. eccepisce l’improcedibilità del ricorso per
sopravvenuto difetto d’interesse.
Tale eccezione viene motivata con la circostanza che i lavori sono
stati eseguiti.
L’eccezione è infondata.
Infatti, qualora sia accertata l’illegittimità del
provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di
annullamento in via giurisdizionale dei provvedimenti adottati
l’Autorità dovrà provvedere al ripristino dello stato dei luoghi
e della situazione ambientale secondo la disciplina di cui all’art.
29 del D. Lgs. n° 152 del 2006.
In relazione all’eventualità di tali successivi interventi
dell’Autorità Amministrativa permane l’interesse di parte
ricorrente.
5. La decisione del ricorso deve tenere conto delle valutazioni
espresse dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n° 4460/2011 con
cui è stata rigettata l’istanza cautelare.
In tale ordinanza è stato osservato che il gravato provvedimento
contiene la prescrizione secondo cui il numero totale annuo di
movimenti dei veicoli dallo scalo non dovrà subire aumenti rispetto
al numero attualmente autorizzato e che non sussistono essenziali
variazioni spaziali ed implicazioni territoriali dell’infrastruttura
in esame.
Ne consegue che il progetto, per il quale è stato deciso di non
procedere a valutazione d’impatto ambientale, non è idoneo a
ledere gli interessi ambientali di cui parte ricorrente è
portatrice.
Il collegio evidenzia sotto tale profilo che le opere progettate
sono costituite da interventi di mero rifacimento della pista
esistente, senza alcuna variazione della quantità e delle
caratteristiche dei voli e senza alcuna alterazione degli attuali
livelli d’impatto: interventi di manutenzione della pista di volo
necessarie per garantire non già un incremento di traffico, ma per
garantire il mantenimento della stessa apertura dello scalo, anche,
per mera ipotesi, in caso di un solo volo giornaliero.
Quanto sopra è, tra l’altro, dedotto in modo specifico dalla
stessa società di gestione dell’aeroporto con memoria in data 22
Maggio 2012.
Il collegio sottolinea che il progetto e la decisione impugnata di
non sottoporlo a VIA rispettano il limite numerico dei voli annuo
autorizzato, pari a 16.300, come risulta dal Decreto del Ministro
dell’Ambiente in data 14 Maggio 2007.
È evidente che tale limite massimo di voli annuo deve essere
rispettato dalla società di gestione dell’aeroporto, anche
considerando che la sussistenza di tale limite annuo di voli è
riconosciuto dalla stessa società di gestione dell’aeroporto.
Parte ricorrente evidenzia che il numero di movimenti registrato
nell’anno 2010 è stato pari a 18.086, dunque superiore al limite
autorizzato.
Tuttavia l’avvenuto superamento del limite numerico dei voli
autorizzati non è imputabile al provvedimento impugnato, potendo
semmai essere il motivo per avviare, da parte di chi ne abbia
interesse, le diverse iniziative ritenute necessarie.
Il ricorso è dunque infondato.
La complessità della questione comporta la compensazione delle
spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione
Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27
giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:Giuseppe Di Nunzio, Presidente
Riccardo Savoia, Consigliere
Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Il 11/07/2012
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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