COME ABBIAMO FATTO PER "FARE TREVISO" INTENDIAMO PUBBLICARE TUTTE LE OSSERVZIONI CHE LE VARIE ASSOCIAZIONI E/O PRIVATI CITTADINI HANNO INOLTRATO PRESSO LA COMMISSIONE V.I.A. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE. QUESTE SOTTO SONO LE OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE TREVISO.
OSSERVAZIONI
SULLA PROCEDURA DI V.I.A.
ai
sensi articolo 14 D.Lgs 152/2006
In relazione
al Piano di Sviluppo Aeroportuale (progetto I/2012) relativo
all'aeroporto “Antonio Canova” di Treviso con istanza presentata
in data 13-3-2012 ed avviso al pubblico in data 9-3-2012, la
sottoscritta Silvana Carchidi, presidente pro-tempore di LEGAMBIENTE
TREVISO ONLUS esprime la seguente osservazione:
Si premette che il sedime dell’Aeroporto Antonio
Canova di Treviso:
- si colloca a ridosso del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile istituito con Legge Regionale n. 8/1991 e, addirittura in piccola parte, ricade all’interno di esso (vedi planimetria allegato 1);
- si colloca a ridosso, e in piccola parte vi ricade all’interno, del perimetro dell’area SIC: IT 3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
- costituisce elemento di continuità tra l’abitato della frazione di San Giuseppe in Comune di Treviso e l’abitato del capolouogo del Comune di Quintro tanto che le abitazioni più prossime sono addirittura adiacenti alla recinzione dell’aviosuperficie;
E’ evidente l’impatto che l’attività
aeroportuale determina già adesso sulla residenza e sull’ambiente
circostante. Gli apparecchi durante le fasi di atterraggio e decollo
sorvolano, a poche decine di metri zone densamente popolate e gli
ambiti del Fiume Sile ben noto a tutti come fiume di resorgiva più
importante d’ Italia.
L’aeroporto (spunti tratti da
Wikipedia) nacque come campo di fortuna per
soddisfare le esigenze dell'Aero club di Treviso, divenne aeroporto
civile attorno alla metà degli anni 30, da campo di volo diventò
militare, solo nel 1953, su iniziativa degli enti locali, sorse la
prima aerostazione civile. Fino all'apertura dello scalo di Tessera,
avvenuta nel 1960, esso costituì il riferimento aeroportuale anche
per la vicina città di Venezia. Da allora perse via via ogni
importanza fino a quando, nel 1996 entrò nel Sistema Aeroportuale
di Venezia a seguito della collaborazione tra Save, gestore del
vicino scalo veneziano e la locale Aer Tre.
Nel periodo di declino dell’aeroporto(dal 1960 al
1996) crebbero però la città di Treviso e il Comune di Quinto e i
relativi abitati si addossarono alla sua recinzione senza particolari
preoccupazioni.
Dell’esistenza dell’aeroporto, in
quel periodo, non si preoccupò nemmeno la
Regione del Veneto che, nell’istituire il Parco Regionale (Legge
Regionale 8/1991), ne delimitò i confini d’ambito all’incirca a
ridosso della sua recinzione.
Neppure l’Ente gestore del Parco si preoccupò di
esso tanto che nell’adottare il Piano ambientale (maggio 1996) si
dimenticò di ascriverlo tra gli “elementi detrattori del Parco”
ancorchè esterni al perimetro del Piano stesso.
Giova ricordare a questo punto i contenuti e le
finalità delle Leggi Regionali n. 40/1984 e n. 8/1991.
LEGGE REGIONALE 40/1984
Art. 1 - Finalità.
Nell’assolvimento delle proprie funzioni di tutela
dell’ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e
la valorizzazione dell’ambiente naturale nelle zone di
particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico,
nonchè allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere
possibile l’uso sociale dei beni e di creare,
specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di
vita per le collettività locali, la Regione
Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali,
assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e
favorisce l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali di
interesse locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e
relativi Consorzi, nonchè da parte delle Comunioni familiari
montane, anche associate fra loro.
I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del
territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse
naturalistico - ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del
suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna
possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a
forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate
I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto
dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco.
……… omissis
LEGGE REGIONALE 8/1991
Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile.
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici,
storici e ambientali del territorio del fiume Sile
è istituito ai sensi della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 40 , il Parco
naturale regionale del fiume Sile come individuato nell'allegata
planimetria in scala 1:25.000.
2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei
seguenti Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di
Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul
Sile, situati nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.
Art. 2 - Finalità.
1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono
le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della
fauna, dell'acqua; b) la protezione e la
valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa
idropotabile;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità
antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e
zoologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati
sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli
elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle
attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio
compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente
naturale e storico;
g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle
attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con
le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività
connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare
il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni
abitative e di vita per le collettività locali;
h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il
tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici.
…………….. omissis
Come evidente dalle finalità delle normative
richiamate è chiaro l’intento di tutelare e valorizzazione un
particolare ambito territoriale i cui connotati paesaggistico –
naturalistici e ambientali sono unici e irripetibili.
Anche la più recente normativa Regionale sul governo
del Territorio (L.R. 11/2004) sancisce che lo sviluppo in generale
debba soddisfare a requisiti di sostenibilità, non pregiudicare la
qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future e
rispettare le risorse naturali.
Legge Regionale 11/2004
Art. 2 – Contenuti e finalità.
1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e
contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento
delle seguenti finalità:
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;
E’ chiaro che un
qualsiasi potenziamento dell’attività aeroportuale non può che
aumentare ogni forma di inquinamento (acustico, idrico, atmosferico
ecc……) e determinare effetti negativi sull’adiacente area
(particolarmente tutelata) e sulla popolazione ivi residente e
quindi si ponga in aperto contrasto con la normativa citata.
A nulla servirebbe la messa
in atto di strumenti di mitigazione (impossibili per certi aspetti,
vedi per esempio per il rumore) o particolari forme di compensazione
dato che il danno, anche se minimo (per effetto della mitigazione)
verrebbe a stratificarsi nel tempo con effetti disastrosi sulla
fauna, sulla flora e sull’ambiente in generale.
Siamo dunque contrari, per i
motivi suesposti, ad un qualsiasi potenziamento dei voli nell’ambito
dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso
Relativamente agli aspetti edilizi del Masterplan si
rileva la mancata conformità del progetto alla normativa ambientale
del Parco del Sile.
Come già anticipato in premessa è stato appurato che
una parte del sedime dell’aeroporto ricade all’interno del
perimetro del Parco del Sile, nella fattispecie la porzione più ad
est di esso dove guarda caso è prevista la realizzazione della “RESA
150 X 130”.
La parte distale di quest’ultima ricade infatti in
area che il Piano Ambientale classifica;
“ ZONE DI RISERVA NATURALE GENERALE” sottozona:
“Zone di ripristino vegetazionale, forestale
e delle praterie” per la quale vale quanto
previsto dagli artt. 10ter e 13 delle Norma di Attuazione del Piano
Ambientale che testè si riportano
Art. 10 ter - Zone di riserva naturale generale – Attività
edilizie
Le zone di riserva naturale generale comprendono parti del
territorio del Parco di particolare interesse naturalistico e
paesaggistico, connesso con l’ambiente fluviale.
In tali zone di riserva naturale generale sono vietati:
a) gli interventi di nuova edificazione e gli
ampliamenti, ad esclusione di quelli per esigenze igienico -
funzionali dell’abitazione, nei limiti di 150 mc. nonché, qualora
consentito dalla normativa regionale per le zone agricole:
1. L’ ampliamento degli annessi rustici nei limiti del rapporto
di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di 100 mq,
elevata ad un massimo di 300 mq per gli imprenditori a titolo
principale purchè l’ampliamento sia realizzato in aderenza
all’esistente e a condizione che il richiedente dimostri di non
poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona
agricola all’interno o all’esterno del Parco.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale,
l’ampliamento dell’abitazione fino a 800 mc, da realizzarsi in
aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all’interno
dell’aggregato abitativo, con l’obbligo di conservazione della
rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di
recinzione con siepe viva e di riqualificazione dell’aggregato
abitativo.
b) le recinzioni ove non strettamente pertinenti le abitazioni; in
tal caso le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con
siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni
funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato D “Norme
tecniche per la gestione del verde”;
Nelle zone di riserva naturale generale sono consentiti i
seguenti interventi:
- variazione del profilo del terreno qualora finalizzati
all’esecuzione di opere per la ricostituzione dell’originaria
organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio
individuati negli elaborati di piano o nell’apposito programma
d’intervento;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora
finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate
con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo-pedonali,
passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa
autorizzazione dell’Ente Parco e parere del Comitato Tecnico
Scientifico;
-la costruzione di serre nel rispetto della vigente legge
urbanistica regionale e a condizione che i progetti di realizzazione
di nuove strutture siano accompagnati da uno studio di inserimento
paesaggistico, da sottoporre al parere del Comitato Tecnico
Scientifico dell’Ente Parco;
- la conversione dei terreni incolti a prato stabile
permanente e/o a fasce tampone boscate, evitando l’abbandono
incontrollato dei terreni agricoli.
Sono fatti salvi gli interventi previsti dall’articolo 22
relativamente al punto di accesso al Parco situato in fregio alla Via
Santa Brigida presso Casacorba.
Art. 13 - Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle
praterie.
Le zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie,
come individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento»,
ubicate lungo tutto il corso del Sile, sono adatte allo sviluppo
della forestazione naturalistica, attraverso l’utilizzo di
opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di
ripristino del paesaggio fluviale come previsto dalle “Norme
tecniche per la gestione del verde” (Allegato D).
Nelle zone a ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie
sono perseguite le seguenti finalità:
a) ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed
arboreo;
b) intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo
(boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prateria;
c) migliorare l’assetto naturalistico e paesaggistico
dell’area;
d) migliorare e ricostruire l’ambiente idoneo al
ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali.
e) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura
compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le
linee guida di cui all’Allegato G – Linee guida per la gestione
delle zone agricole.
f) promuovere, per le attività produttive esistenti non
compatibili con le finalità del parco di cui all’art. 2 delle
presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione,
riconversione d’uso o rilocalizzazione.
Le azioni di cui ai punti a), b), c), e d) vanno condotte nel
rispetto delle previste nelle “Norme tecniche per la gestione del
verde” (Allegato D).
Come facilmente intuibile le
opere previste dal Masterplan in questa zona di parco si pongono
dunque in aperto contrasto con la normativa del Piano Ambientale che
non ammette praticamente nessuna nuova costruzione.
Treviso
07/05/2012
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