lunedì 14 maggio 2012

AEROPORTO CANOVA: LE OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE


COME ABBIAMO FATTO PER "FARE TREVISO" INTENDIAMO PUBBLICARE TUTTE LE OSSERVZIONI CHE  LE VARIE ASSOCIAZIONI E/O PRIVATI CITTADINI HANNO INOLTRATO PRESSO LA COMMISSIONE V.I.A. DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE. QUESTE SOTTO SONO LE OSSERVAZIONI DI LEGAMBIENTE TREVISO.


OSSERVAZIONI SULLA PROCEDURA DI V.I.A.
ai sensi articolo 14 D.Lgs 152/2006

In relazione al Piano di Sviluppo Aeroportuale (progetto I/2012) relativo all'aeroporto “Antonio Canova” di Treviso con istanza presentata in data 13-3-2012 ed avviso al pubblico in data 9-3-2012, la sottoscritta Silvana Carchidi, presidente pro-tempore di LEGAMBIENTE TREVISO ONLUS esprime la seguente osservazione:

Si premette che il sedime dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso:
  • si colloca a ridosso del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile istituito con Legge Regionale n. 8/1991 e, addirittura in piccola parte, ricade all’interno di esso (vedi planimetria allegato 1);
  • si colloca a ridosso, e in piccola parte vi ricade all’interno, del perimetro dell’area SIC: IT 3240028 “Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest” istituita ai sensi della direttiva 92/43/CEE “Habitat”;
  • costituisce elemento di continuità tra l’abitato della frazione di San Giuseppe in Comune di Treviso e l’abitato del capolouogo del Comune di Quintro tanto che le abitazioni più prossime sono addirittura adiacenti alla recinzione dell’aviosuperficie;

E’ evidente l’impatto che l’attività aeroportuale determina già adesso sulla residenza e sull’ambiente circostante. Gli apparecchi durante le fasi di atterraggio e decollo sorvolano, a poche decine di metri zone densamente popolate e gli ambiti del Fiume Sile ben noto a tutti come fiume di resorgiva più importante d’ Italia.
L’aeroporto (spunti tratti da Wikipedia) nacque come campo di fortuna per soddisfare le esigenze dell'Aero club di Treviso, divenne aeroporto civile attorno alla metà degli anni 30, da campo di volo diventò militare, solo nel 1953, su iniziativa degli enti locali, sorse la prima aerostazione civile. Fino all'apertura dello scalo di Tessera, avvenuta nel 1960, esso costituì il riferimento aeroportuale anche per la vicina città di Venezia. Da allora perse via via ogni importanza fino a quando, nel 1996 entrò nel Sistema Aeroportuale di Venezia a seguito della collaborazione tra Save, gestore del vicino scalo veneziano e la locale Aer Tre.
Nel periodo di declino dell’aeroporto(dal 1960 al 1996) crebbero però la città di Treviso e il Comune di Quinto e i relativi abitati si addossarono alla sua recinzione senza particolari preoccupazioni.
Dell’esistenza dell’aeroporto, in quel periodo, non si preoccupò nemmeno la Regione del Veneto che, nell’istituire il Parco Regionale (Legge Regionale 8/1991), ne delimitò i confini d’ambito all’incirca a ridosso della sua recinzione.
Neppure l’Ente gestore del Parco si preoccupò di esso tanto che nell’adottare il Piano ambientale (maggio 1996) si dimenticò di ascriverlo tra gli “elementi detrattori del Parco” ancorchè esterni al perimetro del Piano stesso.
Giova ricordare a questo punto i contenuti e le finalità delle Leggi Regionali n. 40/1984 e n. 8/1991.


LEGGE REGIONALE 40/1984

Art. 1 - Finalità.
Nell’assolvimento delle proprie funzioni di tutela dell’ambiente naturale e al fine di assicurare la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente naturale nelle zone di particolare interesse paesaggistico, naturalistico ed ecologico, nonchè allo scopo di promuoverne lo studio scientifico, di rendere possibile l’uso sociale dei beni e di creare, specie nelle zone rurali e montane, migliori condizioni di vita per le collettività locali, la Regione Veneto istituisce parchi e riserve naturali regionali, assicurandone il funzionamento con adeguate misure finanziarie e favorisce l’istituzione di parchi e riserve naturali regionali di interesse locale da parte di Province, Comuni, Comunità montane e relativi Consorzi, nonchè da parte delle Comunioni familiari montane, anche associate fra loro.
Art. 2 - Parchi naturali regionali.
I parchi naturali regionali sono costituiti da zone del territorio regionale, organicamente definite, di speciale interesse naturalistico - ambientale, nelle quali la rigorosa protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della vegetazione, della fauna possa accompagnarsi ad attività di divulgazione scientifica, e a forme di turismo escursionistico, opportunamente regolate
I parchi naturali regionali sono sottoposti al regime previsto dalla presente legge e dalla normativa propria di ciascun parco. ……… omissis



LEGGE REGIONALE 8/1991

Art. 1 - Istituzione del Parco naturale regionale del fiume Sile.
1. Al fine di tutelare i caratteri naturalistici, storici e ambientali del territorio del fiume Sile è istituito ai sensi della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 , il Parco naturale regionale del fiume Sile come individuato nell'allegata planimetria in scala 1:25.000.
2. Il Parco comprende in tutto o in parte il territorio dei seguenti Comuni: Piombino Dese, Vedelago, Istrana, Morgano, Quinto di Treviso, Treviso, Silea, Casier, Quarto d'Altino, Roncade, Casale sul Sile, situati nelle Provincie di Treviso, Padova e Venezia.
Art. 2 - Finalità.
1. Le finalità del Parco naturale regionale del fiume Sile sono le seguenti:
a) la protezione del suolo e del sottosuolo, della flora, della fauna, dell'acqua; b) la protezione e la valorizzazione del bacino idrografico nella sua funzione di risorsa idropotabile;
c) la tutela, il mantenimento, il restauro e la valorizzazione dell'ambiente naturale
, storico, architettonico e paesaggistico considerato nella sua unitarietà, e il recupero delle parti eventualmente alterate;
d) la salvaguardia delle specifiche particolarità antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e zoologiche;
e) la fruizione a fini scientifici, culturali e didattici;
f) la promozione, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, delle attività di manutenzione degli elementi naturali e storici costituenti il Parco, nonchè‚ delle attività economiche tradizionali, turistiche e di servizio compatibili con l'esigenza primaria della tutela dell'ambiente naturale e storico;
g) lo sviluppo socio-economico degli aggregati abitativi e delle attività esistenti entro il perimetro del Parco, compatibilmente con le esigenze di tutela, con particolare riferimento alle attività connesse all'agricoltura e piscicoltura, che concorrono a determinare il paesaggio agricolo e fluviale, creando migliori condizioni abitative e di vita per le collettività locali;
h) la promozione e la disciplina delle funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione dei flussi turistici. …………….. omissis



Come evidente dalle finalità delle normative richiamate è chiaro l’intento di tutelare e valorizzazione un particolare ambito territoriale i cui connotati paesaggistico – naturalistici e ambientali sono unici e irripetibili.
Anche la più recente normativa Regionale sul governo del Territorio (L.R. 11/2004) sancisce che lo sviluppo in generale debba soddisfare a requisiti di sostenibilità, non pregiudicare la qualità della vita dei cittadini e delle generazioni future e rispettare le risorse naturali.
Legge Regionale 11/2004
Art. 2 – Contenuti e finalità.
1. La presente legge stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
a) promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e di benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali;

E’ chiaro che un qualsiasi potenziamento dell’attività aeroportuale non può che aumentare ogni forma di inquinamento (acustico, idrico, atmosferico ecc……) e determinare effetti negativi sull’adiacente area (particolarmente tutelata) e sulla popolazione ivi residente e quindi si ponga in aperto contrasto con la normativa citata.
A nulla servirebbe la messa in atto di strumenti di mitigazione (impossibili per certi aspetti, vedi per esempio per il rumore) o particolari forme di compensazione dato che il danno, anche se minimo (per effetto della mitigazione) verrebbe a stratificarsi nel tempo con effetti disastrosi sulla fauna, sulla flora e sull’ambiente in generale.
Siamo dunque contrari, per i motivi suesposti, ad un qualsiasi potenziamento dei voli nell’ambito dell’Aeroporto Antonio Canova di Treviso
Relativamente agli aspetti edilizi del Masterplan si rileva la mancata conformità del progetto alla normativa ambientale del Parco del Sile.
Come già anticipato in premessa è stato appurato che una parte del sedime dell’aeroporto ricade all’interno del perimetro del Parco del Sile, nella fattispecie la porzione più ad est di esso dove guarda caso è prevista la realizzazione della “RESA 150 X 130”.
La parte distale di quest’ultima ricade infatti in area che il Piano Ambientale classifica;

ZONE DI RISERVA NATURALE GENERALE” sottozona: “Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie” per la quale vale quanto previsto dagli artt. 10ter e 13 delle Norma di Attuazione del Piano Ambientale che testè si riportano

Art. 10 ter - Zone di riserva naturale generale – Attività edilizie
Le zone di riserva naturale generale comprendono parti del territorio del Parco di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connesso con l’ambiente fluviale.
In tali zone di riserva naturale generale sono vietati:
a) gli interventi di nuova edificazione e gli ampliamenti, ad esclusione di quelli per esigenze igienico - funzionali dell’abitazione, nei limiti di 150 mc. nonché, qualora consentito dalla normativa regionale per le zone agricole:
1. L’ ampliamento degli annessi rustici nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una superficie massima di 100 mq, elevata ad un massimo di 300 mq per gli imprenditori a titolo principale purchè l’ampliamento sia realizzato in aderenza all’esistente e a condizione che il richiedente dimostri di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola all’interno o all’esterno del Parco.
2. Per gli imprenditori agricoli a titolo principale, l’ampliamento dell’abitazione fino a 800 mc, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all’interno dell’aggregato abitativo, con l’obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzione con siepe viva e di riqualificazione dell’aggregato abitativo.
b) le recinzioni ove non strettamente pertinenti le abitazioni; in tal caso le stesse dovranno essere realizzate prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto previsto nell’Allegato D “Norme tecniche per la gestione del verde”;
Nelle zone di riserva naturale generale sono consentiti i seguenti interventi:
- variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all’esecuzione di opere per la ricostituzione dell’originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell’apposito programma d’intervento;
- modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo-pedonali, passerelle, etc.) o di mascheramento di manufatti esistenti, previa autorizzazione dell’Ente Parco e parere del Comitato Tecnico Scientifico;
-la costruzione di serre nel rispetto della vigente legge urbanistica regionale e a condizione che i progetti di realizzazione di nuove strutture siano accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico, da sottoporre al parere del Comitato Tecnico Scientifico dell’Ente Parco;
- la conversione dei terreni incolti a prato stabile permanente e/o a fasce tampone boscate, evitando l’abbandono incontrollato dei terreni agricoli.
Sono fatti salvi gli interventi previsti dall’articolo 22 relativamente al punto di accesso al Parco situato in fregio alla Via Santa Brigida presso Casacorba.

Art. 13 - Zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie.
Le zone di ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie, come individuate nella tavola di progetto n. 23, «Azzonamento», ubicate lungo tutto il corso del Sile, sono adatte allo sviluppo della forestazione naturalistica, attraverso l’utilizzo di opportune tecniche di impianto e di coltura, mediante operazioni di ripristino del paesaggio fluviale come previsto dalle “Norme tecniche per la gestione del verde” (Allegato D).
Nelle zone a ripristino vegetazionale, forestale e delle praterie sono perseguite le seguenti finalità:
a) ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo;
b) intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a prateria;
c) migliorare l’assetto naturalistico e paesaggistico dell’area;
d) migliorare e ricostruire l’ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali.
e) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le linee guida di cui all’Allegato G – Linee guida per la gestione delle zone agricole.
f) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all’art. 2 delle presenti norme, incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d’uso o rilocalizzazione.
Le azioni di cui ai punti a), b), c), e d) vanno condotte nel rispetto delle previste nelle “Norme tecniche per la gestione del verde” (Allegato D).


Come facilmente intuibile le opere previste dal Masterplan in questa zona di parco si pongono dunque in aperto contrasto con la normativa del Piano Ambientale che non ammette praticamente nessuna nuova costruzione.



Treviso 07/05/2012




0 commenti:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.